Utilizziamo i cookie per offrirti i migliori contenuti del nostro sito. Se continui la navigazione intendiamo che tu condivida questo utilizzo.Accetta

388 8812566 - 339 3179830

info@viveresenzastomaco.org
logo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania

Organismo di composizione per la gestione della crisi di sovraindebitamento

Placeholder Picture

L'Organismo riceve solo su appuntamento.

e-mail:  occverbania@gmail.com

Il Ministero della Giustizia ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania, al numero progressivo 159, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

Referente dell'organismo è il Dott. Roberto Bussi.


NORMATIVA

DM.24/09/2014 N.202

Legge 27/01/2012 n.3 (art.15 e ss.)

Il Registro degli O.C.C. e l'Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia.

La finalità del procedimento di legge (L. n.3/2012) è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.

Sede: presso Ordine Avvocati Verbania, corso Europa, 3 - 28922 Verbania (VB)
Tel.: 0323 503872 - Fax: 0323 557548
e-mail: occverbania@gmail.com (per informazioni)
PEC: occverbania@recapitopec.it (per invio istanze e comunicazioni ufficiali)

Domanda di iscrizione all'elenco gestori.

L'aggiornamento del Registro dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento presso il Ministero di Giustizia sarà eseguito periodicamente entro ultimo giorno  (o primo lavorativo successivo) del secondo mese seguente alla data di ricezione delle richieste.


MODULI PER ACCESSO ALLA PROCEDURA

REGOLE PER AVVIO PROCEDURE
PERSONA FISICA: Form 1 (PDF), Form 1A (PDF)Form 1 (WORD), Form 1A (WORD)
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA: Form 1 (PDF), Form 1B (PDF)Form 1 (WORD), Form 1B (WORD)

da inviarsi a:

  • occverbania@recapitopec.it
  • a mezzo raccomandata a.r. alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Verbania Corso Europa n. 3 – 28922 VERBANIA
  • a mani alla predetta Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Le domande dovranno essere complete in ogni parte, in mancanza non potranno essere accettate.


REQUISITI per l'accesso alla procedura

Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere, in caso di persona fisica,  la residenza o, in caso di società, la sede principale in un comune appartenente al Circondario del Tribunale di Verbania.

Requisito Soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942.

Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

  • non svolgono attività d'impresa;
  • sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
  • sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall.;
  • sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.); 
  • sono imprenditori agricoli;
  • sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.

Requisito Oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012).

Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.